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I divieti di animali in condominio contenuti nei regolamenti (anche contrattuali) sono sempre nulli

Le norme del regolamento di condominio che vietano di detenere o possedere animali domestici sono sempre nulle, anche se contenute in regolamenti di tipo contrattuale. Lo ha stabilito il Tribunale di Cagliari con la sentenza n. 134 del 25 gennaio 2025, che torna ad affrontare un argomento di grande interesse, quello della detenzione di animali in condominio.

Dichiarato nullo il divieto contenuto nel regolamento impugnato da un condomino, a cui era stata impedito l’accesso al condominio con il proprio cane. Secondo il giudice, dopo la riforma del 2012, non è più possibile impedire ai condòmini di tenere animali domestici in casa, neanche con regolamenti di condominio di tipo contrattuale. Vediamo perché.

Il fatto

A un condòmino viene impedito di accedere e tenere nel condominio il proprio cane, in quanto vietato dal regolamento. Il condòmino cita allora in giudizio il Condominio e tutti i condòmini dell’edificio, chiedendo al tribunale di dichiarare la nullità dell’articolo 7 del regolamento, che prevede che “è vietato tenere animali domestici che non possono vivere costantemente all’interno delle unità immobiliari. In particolare, è vietato tenere cani non essendo possibile provvedere alle loro esigenze senza lordare e danneggiare gli spazi condominiali”.

Tale divieto, secondo il ricorrente, è nullo in quanto contrario all’art. 1138 del codice civile (che stabilisce che il regolamento condominiale non può vietare di possedere o detenere animali domestici) e, più in generale, in quanto contrario all’ordine pubblico, perché non considera il radicale mutamento della coscienza sociale e dell’ordinamento giuridico, sempre più improntati a considerare l’animale domestico quale espressione della personalità.


Animali domestici in condominio: le disposizioni

Con la legge n. 220 del 2012, è stata introdotta una nuova disposizione nel Codice civile, contenuta nel comma 4 dell’art. 1138, la quale stabilisce che le norme del regolamento di condominio “non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. 

In realtà, già prima del 2012, i giudici ritenevano che il divieto di tenere negli appartamenti animali domestici potesse essere contenuto unicamente in un regolamento contrattuale. Doveva trattarsi, cioè, di un divieto approvato all’unanimità da tutti i proprietari, oppure predisposto dall’originario costruttore e inserito per accettazione nei singoli atti di acquisto. 

Quindi, prima della riforma, il divieto di tenere animali in condominio poteva essere previsto, ma solo in regolamento di tipo contrattuale. Tale divieto non poteva, invece, essere previsto in un regolamento assembleare, adottato con la sola maggioranza dei consensi. Il motivo? Perché vietare di tenere animali in casa propria significa limitare il diritto di proprietà esclusiva dei singoli condòmini. Pertanto, deve essere accettato da tutti, non basta la maggioranza, altrimenti non è valido.

Nessun regolamento può vietare di tenere animali in condominio

Ciò induce a ritenere che il legislatore, con la modifica del 2012, abbia inteso estendere espressamente il divieto a tutti i regolamenti, compresi i regolamenti di natura contrattuale, sulla scia segnata dalla legislazione nazionale e internazionale, sempre più rivolta alla tutela e salvaguardia degli animali come esseri senzienti e alla valorizzazione del rapporto uomo-animale. 

Detto in altri termini: attualmente, in forza dell’art. 1138, comma 4, del codice civile, nessun regolamento di condominio (neanche contrattuale) può vietare di possedere o detenere animali domestici. Eventuali divieti sono da considerarsi nulli e privi di effetti. Questo è il ragionamento seguito dal Tribunale di Cagliari per risolvere il caso in esame. 

Secondo il giudice, l’articolo 1138 del codice civile si riferisce a tutti i regolamenti, compresi quelli di natura contrattuale. Non solo: il Tribunale chiarisce che tale disposizione trova applicazione anche per i regolamenti condominiali precedentemente adottati (cioè prima del 2012), i quali devono ritenersi affetti da nullità sopravvenuta. 

Opinioni contrastanti in giurisprudenza

La sentenza in commento segue un orientamento che sta diventando sempre più forte in giurisprudenza, quello cioè di consentire sempre la detenzione di animali domestici. Occorre però segnalare che non tutti i giudici sono d’accordo.

Secondo parte della giurisprudenza, infatti, l’ultimo comma dell’art. 1138 c.c. si riferirebbe solo al regolamento condominiale di natura assembleare(votato dalla maggioranza qualificata dei condòmini). Quindi, sarebbe ancora possibile introdurre il divieto di detenzione di animali in regolamenti di tipo contrattuale, con il consenso di tutti i condòmini.  

La norma non è chiara al riguardo, per cui il dibattito rimane aperto.

 
 
 

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© 2017 Ari Mariq Agente Immobiliare Iscritto presso la camera di commercio di Roma 

Cel. 3889793370 mail : ARIMARIQ85@GMAIL.COM

Via degli Zingari 56 - Roma (RM)

Iscritto al ruolo dei Periti ed esperti presso la Camera di Commercio  

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