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Comodato d’uso oneroso

Spesso ci si chiede come funziona il comodato d’uso oneroso. È possibile chiedere un pagamento a fronte del prestito dell’oggetto? Cerchiamo di chiarire come stanno le cose e cosa prevede la legge a riguardo. Vedremo anche cosa dice la Cassazione in merito al comodato a titolo oneroso, anche se – per come spiegheremo meglio a breve – in questi casi è più corretto parlare di comodato modale. Ma procediamo con ordine.

Indice


Come funziona il condonato d’uso gratuito ?


È noto che, per come disciplinato dal codice civile, il contratto di comodato è gratuito: non è cioè previsto il pagamento di un corrispettivo per l’utilizzo del bene altrui (mobile o immobile). Del resto è proprio questa la caratteristica che distingue il comodato dalla locazione: esso è ciò che comunemente si definisce “un prestito per amicizia”, senza nulla in cambio. Ad esempio un amico che presta un libro a un altro conclude un contratto di comodato, ma se gli dà il motorino per sette giorni in cambio di 100 euro allora sta stipulando una locazione.

È bene poi ricordare che il comodato non richiede per forza la forma scritta, ben potendo l’accordo risultare da un’intesa verbale, una stretta di mano o un semplice gesto.

Quand’anche venga redatto per iscritto – in modo da non lasciare dubbi in merito alla sua durata – il comodato non deve essere registrato all’Agenzia delle Entrate, né richiede l’atto notarile.

Esiste un comodato a titolo oneroso?

Togliamo subito ogni dubbio: non esiste il comodato a titolo oneroso. L’unico obbligo per il comodatario è quello di utilizzare il bene rispettandone la destinazione e non danneggiandolo, provvedendo alla sua manutenzione ordinaria e comportandosi in modo diligente. Egli deve quindi restituire il bene per come gli è stato consegnato, salvo ovviamente la normale usura.

Ciò nonostante le parti possono prevedere, nel contratto di comodato, ulteriori obblighi per il comodatario, una sorta di oneri. Tali oneri sono chiamati, in gergo tecnico, “modus”. Di qui la dizione “comodato modale”, che pertanto è gravato da obblighi specifici e supplementari in capo al comodatario.



Il contratto deve essere redatto in forma scritta per poter specificare e provare con certezza le condizioni imposte al comodatario.

Ad esempio, nel comodato di un immobile, può essere previsto l’obbligo di pagare le spese condominiali. L’obbligo supplementare limita l’utilità della cosa, ma non può mai costituire un corrispettivo per il godimento del bene (Cass. 11 febbraio 2010 n. 3087, Cass. 28 giugno 2005 n. 13920, Cass. 17 giugno 1980 n. 3834).

Il contratto deve essere redatto in forma scritta per poter specificare e provare con certezza le condizioni imposte al comodatario.

Insomma, gli obblighi imposti al comodatario devono assumere un peso minimo all’interno dell’economia del contratto e non possono essere equiparabili alla perdita della disponibilità del bene da parte del comodante. Diversamente si snaturerebbe il comodato privandolo del requisito essenziale della gratuità (Cass. civ. sez. II, 15 ottobre 1973, n. 2591); requisito destinato a venire meno, tuttavia, quando il vantaggio conseguito dal comodatario “si pone come corrispettivo del godimento della cosa con natura di controprestazione” (Cass. civ. sez. III, 28 giugno 2005, n. 13920).



Alla luce delle considerazioni esposte, occorre valutare “l’entità dell’onere economico” posto a carico del comodatario.

La gratuità del comodato è compatibile solo con la previsione di un “modus” di entità così modesta da non assumere natura di controprestazione (Cass. civ. sez. III, 17 gennaio 2019, n. 1039; Cass. civ. sez. III, 11 febbraio 2010, 308). Diversamente, si dovrà applicare tutta la disciplina della locazione. Con la conseguenza che, se il comodato ha ad oggetto un immobile, la durata del rapporto deve essere quella indicata dalla legge (4+4 oppure 3+2), con conseguente rinnovo automatico salvo disdetta nei sei mesi prima. Scatta poi l’obbligo di registrare la locazione e di dichiarare i canoni al fisco.

Ad esempio, è un comodato modale il contratto in base al quale:

  • il comodatario di un immobile versa una somma periodica a titolo di rimborso spese (Cass. 2 marzo 2001 n. 3021), la cui entità esclude la dissimulazione di un sottostante contratto di locazione (Cass. 4 giugno 1997 n. 4976), o si impegna ad ammodernare e ripristinare gli impianti elettrici dell’immobile (Trib. Benevento 10 settembre 2007) o ancora paga le spese relative alle utenze e all’IMU (Trib. Trieste 17 settembre 2020 n. 373);

  • il comodante dà in godimento un fabbricato, subordinando tale godimento a prestazioni di custodia e a oneri riguardanti la fornitura elettrica e le spese di riparazione dell’immobile (Cass. 25 settembre 1990 n. 9718);

  • il comodatario è obbligato a versare una parte dei prodotti del fondo comodato (Cass. 11 febbraio 2010 n. 3087, Cass. 4 giugno 2002 n. 8073);

  • una persona concede ospitalità a un parente che, per ragioni di convenienza, paga un modesto canone mensile (Cass. 2 aprile 1984 n. 2151).



 
 
 

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© 2017 Ari Mariq Agente Immobiliare Iscritto presso la camera di commercio di Roma 

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Iscritto al ruolo dei Periti ed esperti presso la Camera di Commercio  

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