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Cos’è una CILA ? O c i l a

  • Immagine del redattore: ARI MARIQ
    ARI MARIQ
  • 2 lug 2023
  • Tempo di lettura: 4 min

Aggiornamento: 28 ott 2023

La mancata comunicazione di fine lavori relativa a interventi edilizi realizzabili senza titolo abilitativo, non comporta l’applicazione di sanzioni.



Non sempre prima di eseguire dei lavori edili è necessario richiedere il rilascio di un apposito titolo abilitativo – la Scia (Segnalazione certificata di inizio attività) oppure il permesso di costruire – al Comune nel cui territorio si trova l’immobile oggetto degli interventi. Infatti, se le opere da realizzare rientrano nella manutenzione straordinaria “leggera” non c’è bisogno di alcuna autorizzazione comunale, essendo sufficiente che il committente delle opere edilizie presenti una Cila (Comunicazione di inizio lavori asseverata) agli uffici comunali competenti e i lavori possono iniziare immediatamente. Cosa succede se non si chiude la Cila?


Il testo unico dell'edilizia non fissa un termine di ultimazione dei lavori realizzabili previa presentazione della Cila a differenza di quanto prevede per le opere che si possono eseguire in forza di permesso di costruire. Detto in altre parole, non stabilisce un termine di durata e, quindi, di efficacia per la Cila. Invece, gli interventi edilizi soggetti al permesso di costruire devono essere completati entro 3 anni dall’inizio [1]. Tale termine triennale si applica per analogia anche ai lavori che si possono realizzare in forza di Scia.


La mancata previsione legislativa di un termine di durata massima per la Cila fa sì che la stessa non debba essere necessariamente chiusa entro un periodo di tempo determinato.

Indice


Cosa è la CILA ?


La Cila è una comunicazione che va presentata dal proprietariodell’immobile o da chiunque sia titolare di un diritto reale sul bene – vedi ad esempio l’usufruttuario – al fine di realizzare degli interventi edilizi rientranti nella cosiddetta manutenzione straordinaria “leggera”.

In generale, si tratta di lavori che non ricadono né nella manutenzione ordinaria (edilizia libera) né in quelli di manutenzione straordinaria “pesante” che coinvolgono le parti strutturali dell’immobile o vanno a modificare la destinazione d’uso dell’edificio e/o la sua volumetria.


Poiché la Cila è una comunicazione di parte depositata a responsabilità del committente e non un titolo abilitativo, i lavori possono iniziare anche lo stesso giorno della presentazione in Comune senza attendere il rilascio di un apposito permesso.

Cila: chi la redige e come si presenta?

La Comunicazione di inizio lavori asseverata deve essere redatta da un tecnico abilitato (un ingegnere, un architetto, un geometra) su uno specifico modello scaricabile dal sito istituzionale del Comune o della Regione nel cui territorio è ubicato l’immobile oggetto dei lavori o da siti specializzati.


Nella Cila, il tecnico deve dichiarare che gli interventi sono conformi ai regolamenti edilizi vigenti e agli strumenti urbanistici approvati; altresì, che sono compatibili con la normativa sismica e sul rendimento energeticonell’edilizia e che non interessano parti strutturali dell’edificio.

Inoltre, il tecnico redige i disegni di progetto e predispone l’asseverazionecontenente la descrizione delle opere da realizzare.


La Comunicazione va poi presentata agli uffici tecnici del Comune interessato telematicamente per il tramite dello Sportello unico per l’edilizia (Sue). Se il Comune non ha aderito al Sue, la presentazione della Comunicazione può avvenire via pec oppure in forma cartacea.

Alla presentazione della Cila, di solito, provvede il tecnico che l’ha redatta, su delega del proprietario dell’immobile o del soggetto titolare di un diritto reale sul bene.


Tra i principali allegati alla Cila sono ricompresi:

  • la relazione tecnica asseverata del tecnico;

  • gli elaborati grafici con disegni dell’ante e del post operam, stralcio aerofotogrammetrico, catastale e stralcio e dello strumento urbanistico vigente;

  • il progetto degli impianti, se richiesto.


Ogni Comune può richiedere ulteriori documenti ed altre modalità di presentazione secondo il proprio regolamento edilizio e la propria prassi amministrativa.

Com’è sanzionata la mancata presentazione della Cila?

La presentazione della Cila va effettuata prima dell’inizio dei lavori; in mancanza si applica una sanzione pecuniaria di 1.000,00 euro (Cila tardiva). Se il committente provvede spontaneamente alla presentazione della Cila quando gli interventi sono ancora in corso di esecuzione, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria ridotta di due terzi, quindi, pari a 333,00 euro (Cila in sanatoria) [2].


Quali interventi edilizi ricadono nella Cila?

La tipologia di lavori per i quali è richiesta la presentazione della Cila sono principalmente ricadenti nella manutenzione straordinaria e nel restauro e risanamento conservativosenza interventi strutturali come ad esempio:


  • nuovi allacciamenti o rifacimento di fognature esistenti;

  • riordino degli spazi interni con spostamento di tramezzi;

  • creazione di controsoffittature in cartongesso;

  • apertura, chiusura o spostamento di porte ed infissi;

  • realizzazione piscina esterna;

  • installazione e posa in opera di canna fumaria;

  • rifacimento dell’impianto elettrico, idrico, di riscaldamento, di condizionamento e climatizzazione;

  • frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari, nonché del carico urbanistico, purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l’originaria destinazione di uso.


Cosa succede se non si chiude la Cila?

Come già detto in precedenza, la legge di settore non stabilisce un termine di durata massima per i lavori che si possono realizzare in forza di Cila. Da ciò consegue che non sussiste alcun obbligo di presentare la comunicazione di fine lavori e la mancata chiusura della Cila non comporta l’applicazione di alcuna sanzione.


Tuttavia, nonostante non vi sia uno specifico obbligo di legge, una volta terminate le opere edili, è consigliato presentare in Comune la comunicazione di fine lavori con il collaudo a firma di un tecnico abilitato.

In tal caso, i più importanti documenti da allegare alla fine dei lavori sono:


  1. la variazione catastale, se le opere hanno comportato un cambio della superficie e/o della distribuzione planimetrica e/o della destinazione d’uso. La variazione catastale va inoltrata all’Agenzia delle Entrate-Territorio entro 30 giorni dall’ultimazione dei lavori;

  2. l’attestato di qualificazione energetica (Aqe), se gli interventi realizzati lo prevedono;

  3. le certificazione degli impianti, se dovuta;

  4. il formulario relativo allo smaltimento dei rifiuti.

Per completezza va detto che per la Comunicazione di inizio lavori asseverata non è prevista né la possibilità di chiedere una proroga, essendo la stessa correlata alla fine lavori, né il deposito di varianti in corso d’opera o finali. In caso di modifiche al progetto iniziale, occorre presentare una nuova Cila.

Quanto costa una Cila?

Per quantificare il costo di una Cilabisogna considerare due voci di spesa:


  1. i diritti di segreteria, che variano da Comune a Comune. Ad esempio il Comune di Roma prevede il pagamento di 251,24 euro, il Comune di Torinoprevede il pagamento di 45,00 euro e quello di Bologna di 36,10 euro;

  2. l’onorario del tecnico abilitato, che ha redatto la Comunicazione di inizio lavori asseverata e gli elaborati progettuali allegati (inquadramento territoriale, stato di fatto, progetto e comparativa). Anche in questo caso, il costo dell’onorario varia da professionista a professionista e da zona a zona. Si parte comunque da un minimo di 500,00/750,00 euro.


 
 
 

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© 2017 Ari Mariq Agente Immobiliare Iscritto presso la camera di commercio di Roma 

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Iscritto al ruolo dei Periti ed esperti presso la Camera di Commercio  

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